A fine 2023, il Dl 202/2024 (Milleproroghe) ha ritoccato i termini di quanto previsto dalla legge di bilancio 2024 (commi da 101 a 107) in merito all'obbligo per le imprese con sede legale in Italia (e per quelle con sede legale all’estero e una stabile organizzazione in Italia), di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a beni come terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente provocati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
In particolare, il DL Milleproroghe ha concesso altri 3 mesi di tempo (fino al 31 marzo 2025) ai soggetti interessati per adempiere all'obbligo.
Il 20 febbraio 2025 il Parlamento ha approvato la legge di conversione del DL Milleproroghe senza disporre ulteriori rinvii per l'obbligo, che resta dunque fissato al 31 marzo 2025. Il provvedimento è ora in attesa di essere pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Secondo quanto previsto in origine, la polizza, con premi proporzionali al rischio, non potrà prevedere un eventuale scoperto o franchigia superiore al 15 per cento del danno.
L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione potrà penalizzare le imprese inadempimenti nelle occasioni in cui richiederanno contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
Parallelamente, le compagnie assicurative sono tenute a dar seguito alle richieste degli interessati: in caso di accertamento, la violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000 irrogata dall’IVASS a carico delle compagnie.
Ulteriori modalità degli schemi assicurativi ed ulteriori eventi calamitosi oggetti di copertura dovrebbero essere stabiliti da un apposito decreto ministeriale, non ancora uscito.
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